L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2 , D.Lgs. 33/2013). L’istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna.
La richiesta di accesso, utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dalla Provincia, può essere presentata:
- direttamente all'ufficio protocollo oppure all'ufficio che detiene i dati o i documenti;
- per via telematica tramite il servizio online "Provincia Virtuale";
- alla casella di posta elettronica certificata indicata sul sito dell’Ente;
- per posta, indirizzando la missiva a "Ufficio Protocollo, Via G. Milli, 2 - 64100 Teramo.
Nell'istanza l’interessato deve:
- dichiarare i propri dati personali identificativi e, quando occorra, i propri poteri rappresentativi;
- nel caso l'istanza sia sottoscritta con firma autografa allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento;
- indicare i documenti, le informazioni ed i dati di cui richiede l'accesso civico specificando tutti gli elementi che ne consentano l’individuazione;
- precisare le modalità con cui intende ricevere i documenti all'esito della richiesta;
- apporre data e sottoscrizione.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del D.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.
Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il Regolamento per l'accesso documentale, l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato.