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Richiesta Accesso Civico Generalizzato

L'Accesso civico generalizzato consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).

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A chi è rivolto

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

Descrizione

L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2 , D.Lgs. 33/2013). L’istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna.

La richiesta di accesso, utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dalla Provincia, può essere presentata:

  • direttamente all'ufficio protocollo oppure all'ufficio che detiene i dati o i documenti;
  • per via telematica tramite il servizio online "Provincia Virtuale";
  • alla casella di posta elettronica certificata indicata sul sito dell’Ente;
  • per posta, indirizzando la missiva a "Ufficio Protocollo, Via G. Milli, 2 - 64100 Teramo.

Nell'istanza l’interessato deve:

  1. dichiarare i propri dati personali identificativi e, quando occorra, i propri poteri rappresentativi;
  2. nel caso l'istanza sia sottoscritta con firma autografa allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento;
  3. indicare i documenti, le informazioni ed i dati di cui richiede l'accesso civico specificando tutti gli elementi che ne consentano l’individuazione;
  4. precisare le modalità con cui intende ricevere i documenti all'esito della richiesta;
  5. apporre data e sottoscrizione.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del D.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.
Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il Regolamento per l'accesso documentale, l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato.

Cosa serve

L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:

  1. sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
  2. l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonchè la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. Utilizzando questa piattaforma informatica si attua la modalità di invia di istanze ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettera b;
  3. sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
  4. trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Resta fermo che l’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici e che laddove la richiesta di accesso non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Costi

Non è previsto alcun costo per il rilascio dei dati. Nel caso di rilascio di copie è previsto, per il rimborso delle spese di riproduzione, un costo per l’interessato.

Accedi al servizio

Puoi presentare la richiesta in formato digitale compilando il modello direttamente online.

Vincoli

L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il Regolamento per l'accesso documentale, l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato.

Pagina aggiornata il 20/06/2023

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